Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
Art. 6-bis.
(Ritiro delle riserve apposte alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110).
«1. Il Governo non rinnova alla scadenza le riserve apposte alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, diverse da quelle aventi ad oggetto le condotte di corruzione passiva dei pubblici ufficiali stranieri e quelle di corruzione, sia attiva che passiva, dei membri delle assemblee pubbliche straniere, fatta eccezione per quelle dei Paesi dell'Unione europea e delle assemblee parlamentari internazionali».