Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Limitazione alla concessione di benefici per i detenuti condannati per reati contro la pubblica amministrazione).
1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale solo nei casi in cui tali detenuti non siano recidivi.