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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.4.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1189

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2018  [ apri ]
3.4.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:
   b-bis) l'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

  «Art. 2621. – (False comunicazioni sociali). – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nel rendiconto finanziario, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
  2. La stessa pena si applica anche al caso in cui le falsità o le informazioni di cui al comma precedente riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
  3. La pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 5.000 se il fatto è di particolare tenuità»;
   b-ter) l'articolo 2622, del codice civile è sostituito dal seguente:

  «Art. 2622. – (False comunicazioni sociali di società quotate). – 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nel rendiconto finanziario, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, compiono atti idonei a cagionare un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da quattro a otto anni.
  2. La stessa pena si applica anche nel caso in cui le falsità o le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
  3. La pena è della reclusione da sei a dodici anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai soci, ai creditori, ai risparmiatori ovvero alla società.
  4. Nei casi previsti dal presente articolo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate, oltre alla pena detentiva, la multa da euro 30.000 a euro 50.000 ovvero fino alla metà dell'ammontare del danno cagionato e l'interdizione da quattro a dieci anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.
  5. La pena è della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 15.000 se il fatto è di particolare tenuità.
  6. Alle società indicate nel primo comma sono equiparate:
  1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
  2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
  3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
  4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.».
   b-quater) gli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile sono abrogati.