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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.4.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1189

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2018  [ apri ]
2.4.

  Al comma 1, premettere alla a), la seguente:
   a) dopo l'articolo 289 è inserito il seguente:
  «Art. 289-bis. – (Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione). – Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
  Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1».