Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:
a) All'articolo 266, comma 2-bis, dopo le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono aggiunte le seguenti: «e per i delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale».