stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.99.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1189

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2018  [ apri ]
1.99.

  Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 323-ter», dopo il secondo comma, inserire il seguente: Il pubblico ministero che, ricorrendo i presupposti di legge previsti per l'iscrizione del nome della persona alla quale il reato stesso è attributo nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, ritarda l'iscrizione al fine di consentire all'interessato di avvalersi della causa di non punibilità di cui al presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 328 del codice penale.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 323-ter», al terzo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero nei casi in cui vi sia stato ritardo nell'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro.