stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.94.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1189

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2018  [ apri ]
1.94.

  Al comma 1, lettera n), capoverso Art. 323-ter, primo comma, sostituire le parole da: se, prima dell'iscrizione fino alla fine del capoverso con le seguenti: se nel corso del processo fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.
  È altresì non punibile il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio o il trafficante di influenze illecite che, nel corso del processo, mettono a disposizione l'utilità percepita, o, in caso di impossibilità, una somma di denaro di valore equivalente ovvero forniscono elementi utili a individuare il beneficiario effettivo.