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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.90.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1189

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2018  [ apri ]
1.90.

  Al comma 1, lettera n), capoverso Art. 323-ter, sostituire il primo comma con il seguente:
  «Art. 323-ter. (Causa di non punibilità). Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346-bis, 353, 353-bis e 354 se, prima dell'iscrizione a suo carico della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale o, nei casi di cui all'articolo 335, commi 2 e 3-bis, del codice di procedura penale, della conoscibilità di tale iscrizione e, comunque, entro sei mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.