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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.89.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1189

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2018  [ apri ]
1.89.

  Al comma 1, lettera n), sostituire il capoverso Art. 323-ter con il seguente:
  Art. 323-ter. – (Cause di non punibilità). – Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione indebita ivi indicati, 323, 346-bis, 353, 353-bis e 354 se, entro sei mesi dalla notifica del primo atto che gli rende nota la pendenza di un procedimento a suo carico, lo denuncia volontariamente, fornisce concreti elementi di prova, dichiarativi o documentali, in ordine alla sussistenza del reato e a tutti i responsabili dello stesso e restituisce all'amministrazione di appartenenza l'importo percepito o accettato come promessa o l'equivalente dell'utilità percepita, nel caso del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ovvero versa, all'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, la somma data o accettata come promessa, nel caso del privato.
  Ove l'autorità giudiziaria accerti la falsità delle accuse o delle indicazioni concernenti la partecipazione di uno o più soggetti al reato, ovvero la strumentalità rispetto alla realizzazione di vantaggi a favore proprio o di terzi da parte del dichiarante, la causa di non punibilità non potrà essere riconosciuta e resterà ferma l'eventuale responsabilità per il reato di calunnia. L'applicazione della causa di non punibilità sarà comunque posposta all'esito definitivo del procedimento contro le persone indicate quali corresponsabili dei reati in oggetto. A tal fine e limitatamente a tale caso il decorso della prescrizione sarà sospeso fino alla conclusione di detto procedimento.
  Non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia, e previa autorizzazione della Direzione Distrettuale Antimafia competente per territorio, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 319, 319- bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai reati di cui agli articoli 317, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater e 320, 323, 353, 453, 454, 455, 460, 461, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altre utilità, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità ove richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.