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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.79.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1189

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2018  [ apri ]
1.79.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) dopo l'articolo 322-ter, è aggiunto il seguente:
  «Art. 322-ter.1. – (Custodia giudiziale dei beni sequestrati). – I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dall'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.».