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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.73.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1189

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2018  [ apri ]
1.73.

  Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) l'articolo 318 è sostituito dal seguente:
  «Art. 318. – (Corruzione). – È punito con la reclusione da quattro a dodici anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.
  È punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque dà o promette indebitamente denaro o altra utilità non dovuti, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.
  Le pene sono aumentate:
   1. Se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie;
   2. Se i fatti hanno per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso tributi.

  Se i fatti sono di particolare tenuità, ai sensi dei criteri di cui all'articolo 131-bis del codice penale, la pena è diminuita fino alla metà».

  Conseguentemente:
   gli articoli 317, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320 e 321 sono abrogati;
   all'articolo 322, al secondo e al quarto comma, sostituire la parola: 319, con la seguente: 318;
   all'articolo 322-bis, al primo comma, sostituire le parole: da 317 a 320, con la seguente: 318;
   all'articolo 322-bis, al secondo comma, sostituire le parole: 319-quater, secondo comma, 321, con la seguente: 318;
   all'articolo 322-ter, al primo comma, sostituire la parola: 320, con la seguente: 318;
   all'articolo 322-ter, al secondo comma, sostituire la parola: 321, con le seguenti: 318, comma secondo;
   all'articolo 322-quater, al primo comma, sostituire le parole: dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319- quater, 320 e 322-bis con le seguenti: dagli articoli 314, 318 e 322-bis;
   all'articolo 322-quater, al primo comma, sostituire le parole: nel caso di cui all'articolo 319-ter con le seguenti: nel caso di cui all'articolo 318, comma 3, n. 1;
   all'articolo 323-bis, abrogare il primo comma;
   all'articolo 323-bis, al secondo comma, sostituire le parole: dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis con le seguenti: dagli articoli 318, 322, 322-bis e 323;
   all'articolo 629, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 1-bis:
  «La pena è della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se il fatto è commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso di poteri e violazione dei doveri. Se, tuttavia, i fatti sono di particolare tenuità, ai sensi dei criteri di cui all'articolo 131-bis del codice penale, la pena è diminuita fino alla metà.