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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.64.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1189

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2018  [ apri ]
1.64.

  Al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso Art. 317-bis con il seguente:
  Art. 317-bis. – (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321 e 322-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Se per tali reati viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni, la condanna importa l'interdizione per una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. L'interdizione per tale durata si applica anche in caso di condanna per i reati di cui agli articoli 314, secondo comma, 318, 322 e 346-bis.