Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:
g) All'articolo 178 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella dell'incapacità di contrattare in perpetuo con la pubblica amministrazione sono dichiarate estinte decorso un termine non inferiore a due anni dalla riabilitazione concessa a norma dell'articolo 179 del codice penale.
Il termine è di almeno quattro anni se si tratta di recidivi ai sensi dell'articolo 99 del codice penale e di sei anni se si tratta di delinquenti abituali o professionali.».