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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.45.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1189

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2018  [ apri ]
1.45.

  Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
   f-bis) all'articolo 168-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
  1-bis. Fermo quanto previsto dal comma precedente, può chiedere la sospensione con messa alla prova l'imputato per i reati previsti dal Capo I, Titolo II del Libro secondo, il quale abbia ristorato il danno mediante riparazione pecuniaria in misura non inferiore al doppio del danno cagionato, quando per le modalità del comportamento o per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, la condotta sia di particolare tenuità.

  Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  «2. Per i processi penali in corso, la sospensione con messa alla prova di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f-bis) può essere richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».