Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) all'articolo 62, capoverso, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:
7) l'avere il pubblico ufficiale, prima del giudizio per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, versato all'amministrazione di appartenenza il triplo di quanto ricevuto ovvero il doppio di quanto accettato come promessa e l'avere il privato, prima del giudizio per il reato di cui all'articolo 321 capoverso, versato all'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale corrotto la somma data o quanto accettato come promessa.
Conseguentemente, alla lettera e) sostituire le parole: all'ammontare di quanto indebitamente dato o promesso al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio e, comunque, non inferiore a euro 10.000 con le seguenti: all'ammontare di quanto previsto dall'articolo 62, n. 7 e, in ogni caso, alla somma di euro 10.000.