Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 316-bis, dopo il primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «2. Se il fatto è commesso da soggetto intraneo alla pubblica amministrazione, che non rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.
3. La pena edittale è ridotta di un terzo di quanto stabilito ai commi precedenti se il colpevole ha provveduto alla restituzione delle somme per cui sia stata accertata la malversazione.».