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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.124.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1189

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2018  [ apri ]
1.124.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
   d-bis)
all'articolo 158 il primo comma è sostituito dal seguente:
  «Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione».
   d-ter) all'articolo 159:
  1. Il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna»;
  2. Il terzo e quarto comma sono abrogati.
   d-quater) all'articolo 160 il primo comma è abrogato.

  Conseguentemente:
   a) al titolo del disegno di legge, dopo le parole: pubblica amministrazione inserire le seguenti: , nonché in materia di prescrizione del reato;
   b) alla rubrica del Capo I, dopo le parole: pubblica amministrazione inserire le seguenti: , nonché in materia di prescrizione del reato.

I Relatori