Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) all'articolo 158 il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione».
d-ter) all'articolo 159:
1. Il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna»;
2. Il terzo e quarto comma sono abrogati.
d-quater) all'articolo 160 il primo comma è abrogato.
Conseguentemente:
a) al titolo del disegno di legge, dopo le parole: pubblica amministrazione inserire le seguenti: , nonché in materia di prescrizione del reato;
b) alla rubrica del Capo I, dopo le parole: pubblica amministrazione inserire le seguenti: , nonché in materia di prescrizione del reato.