Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
p-bis) all'articolo 346-bis dopo le parole: «prevenzione patrimoniali o di contrabbando» sono aggiunte le seguenti: «nonché le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 317-bis 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 323-bis, 325, 326, 328, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale,».