Al comma 1, lettera p), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
4) all'articolo 346-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
La punibilità è esclusa quando l'attività di mediazione è svolta da un soggetto, persona fisica o giuridica, iscritto in apposito albo professionale e dotato di specifico mandato.