Al comma 1, lettera p), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
4) all'articolo 346-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
La pena è diminuita, se i fatti sono di particolare tenuità, ai sensi dei criteri di cui all'articolo 131-bis del codice penale, o se i fatti sono strettamente connessi allo svolgimento del proprio mandato o ufficio.