Al comma 1, lettera p), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
4) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«La pena è diminuita, se i fatti sono di particolare tenuità, ai sensi dei criteri di cui all'articolo 131-bis del codice penale, o se i fatti sono strettamente connessi allo svolgimento del proprio mandato o ufficio.
La punibilità è esclusa quando l'attività di mediazione è svolta da un soggetto, persona fisica o giuridica, iscritto in apposito albo professionale e dotato di specifico mandato».