Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:
n-bis) dopo l'articolo 335-bis, è inserito il seguente:
Art. 335-bis.1. – (Ripetizioni di fatti di reato). – In tutti i reati contro la pubblica amministrazione di cui al presente Capo, ogni singola azione delittuosa è da considerarsi autonoma. Deve escludersi la particolare tenuità del fatto per somme superiori ad euro cinquanta.