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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.101.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1189

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/11/2018  [ apri ]
1.101.

  Al comma 1, lettera n), capoverso Art. 323-ter, dopo il secondo comma, inserire il seguente: La non punibilità del privato è subordinata alla messa a disposizione di una somma pari all'ammontare o al valore di quanto indebitamente dato o promesso al pubblico ufficiale, all'incaricato di pubblico servizio o al trafficante di influenze illecite.