Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
d-bis) all'articolo 158 il primo comma è sostituito dal seguente: «Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione».
d-ter) all'articolo 159:
1. il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna»;
2. il terzo e quarto comma sono abrogati.
d-quater) all'articolo 160 il primo comma è abrogato.