Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il primo capoverso con i seguenti:
«Quando una proposta di legge è presentata da almeno cinquecentomila elettori, le Camere deliberano definitivamente sulla proposta entro diciotto mesi dalla sua presentazione. Decorso inutilmente tale termine ovvero se la proposta è respinta o approvata definitivamente con modificazioni nel suo contenuto precettivo essenziale, essa è sottoposta a referendum se altri duecentomila elettori lo richiedono nei tre mesi successivi alla scadenza del termine per la deliberazione definitiva ovvero alla pubblicazione della deliberazione definitiva del Parlamento.
La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La Corte costituzionale si pronuncia sull'ammissibilità della richiesta e sulla legittimità costituzionale della proposta oggetto del referendum»;
b) al secondo capoverso:
1. dopo le parole: «per la sua approvazione», aggiungere le seguenti: «se si tratta di leggi previste dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione, di leggi tributarie, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali»;
2. aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non è in ogni caso ammissibile il referendum su leggi costituzionali e su proposte di legge di iniziativa popolare che abbiano per oggetto la sola abrogazione di leggi, atti aventi forza di legge o atti normativi secondari.».
c) sopprimere i capoversi terzo, quarto e quinto;
d) al sesto capoverso, sopprimere le parole: «sul testo approvato dalle Camere».