Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
All'articolo 75 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione un numero di elettori almeno pari alla maggioranza degli elettori che hanno preso parte alla precedente votazione per l'elezione della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.».