Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 71 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Quando una proposta di legge ordinaria è presentata da almeno un milione di elettori e le Camere non la approvano entro ventiquattro mesi dalla sua presentazione, è indetto un referendum per deliberarne l'approvazione.
Il referendum non è ammissibile se la proposta è manifestamente contraria a disposizioni di rango costituzionale.
La proposta sottoposta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
Una legge costituzionale stabilisce le modalità di attuazione del referendum.».