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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.299. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1173

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/01/2019  [ apri ]
1.299.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere il terzo capoverso;
   b) al sesto capoverso, sopprimere le parole: le modalità di verifica dell'ammissibilità del referendum sul testo approvato dalle Camere da parte della Corte costituzionale,.

  Conseguentemente:

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono inseriti i seguenti: «Spetta, altresì, alla Corte costituzionale giudicare sull'ammissibilità delle richieste di referendum di cui all'articolo 71 della Costituzione.
  Sull'ammissibilità del referendum di cui all'articolo 71 della Costituzione la Corte costituzionale giudica prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme.
  La Corte costituzionale giudica altresì sull'ammissibilità del referendum sul testo approvato dalle Camere.
  Le modalità dei giudizi di cui al terzo, quarto e quinto comma sono stabilite dalla legge di cui all'articolo 71, ultimo comma, della Costituzione».

  Al Titolo, aggiungere, in fine, le parole: e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

Il Relatore