Al comma 1, dopo il sesto capoverso, aggiungere il seguente:
La legge ordinaria può essere proposta da almeno centomila cittadini di età compresa tra i sedici e i venticinque anni di età. Quando le Camere non la vagliano entro diciotto mesi dalla presentazione è indetto un referendum per deliberarne l'approvazione nei limiti e nelle modalità previste dal presente articolo.