Al comma 1, premettere il seguente:
01. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è aggiunto il seguente:
«Sull'ammissibilità del referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione la Corte Costituzionale giudica prima del deposito delle firme presso la Corte di Cassazione, purché ne siano state raccolte almeno duecentomila».