Al comma 1, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Il referendum non è ammissibile se la proposta incide sulla libertà personale di cui all'articolo 13, nonché sulla politica estera e rapporti internazionali dello Stato, sui rapporti dello Stato con l'Unione europea, sul diritto di asilo e sulla condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.