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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.66. in Assemblea riferita al C. 1173-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/01/2019  [ apri ]
1.66.

  Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:
  I termini per l'apposizione delle sottoscrizioni non possono superare gli otto mesi dalla data di avvio della raccolta delle stesse. Se nel medesimo periodo il Parlamento approva una legge sulla materia oggetto della proposta di iniziativa popolare, la stessa non può essere presentata alle Camere.

  Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo capoverso, dopo le parole: da parte dei promotori, aggiungere le seguenti: i termini per la raccolta delle sottoscrizioni.