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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.1.900.4. in Assemblea riferita al C. 1173-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/01/2019  [ apri ]
0.1.900.4.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, parte principale, primo periodo, sostituire le parole da: il referendum è indetto fino alla fine del periodo con le seguenti:, la proposta di legge approvata dal Parlamento non è promulgata. L'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione si pronuncia in merito alla conformità della nuova disciplina approvata dal Parlamento con il testo della proposta di legge di iniziativa popolare. Ove i promotori rinunzino al referendum la proposta di legge approvata dal Parlamento è inviata al Presidente della Repubblica per la promulgazione. In caso contrario è indetto il referendum sul testo della proposta di iniziativa popolare. Entro sette giorni dall'indizione del referendum la proposta di iniziativa popolare è pubblicata in forma notiziale assieme la proposta di legge approvata dal Parlamento.

  Conseguentemente, sopprimere la parte consequenziale relativa all'articolo 3.

em. 1.900.