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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.09. in Assemblea riferita al C. 1173-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/01/2019  [ apri ]
1.09.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la proposta prevista dall'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale del giorno successivo a cura dell'Ufficio stesso. Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro quattro mesi dalla data dell'annuncio in Gazzetta Ufficiale.