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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.5. in Assemblea riferita al C. 1173-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/01/2019  [ apri ]
1.5.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. All'articolo 71 della Costituzione il secondo comma è sostituito dai seguenti:
  «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto di legge ordinaria redatto in articoli.
  Ove le Camere non approvino il progetto di legge presentato ai sensi del secondo comma entro il termine di dodici mesi o lo approvino con modifiche, i promotori, entro trenta giorni, decidono se sottoporre il progetto da essi presentato a referendum popolare propositivo, dopo avere raccolto le sottoscrizioni di cinquecentomila elettori. L'entrata in vigore della legge approvata dalle Camere è sospesa fino all'esito del referendum.
  Non sono ammessi progetti di legge d'iniziativa popolare per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali né per le leggi di cui agli articoli 7, 8, 81, sesto comma, 116, 132 e 133. Non sono ammessi altresì progetti di legge d'iniziativa popolare volti principalmente ad avere effetto sugli equilibri di finanza pubblica, o che non provvedano ai mezzi per fare fronte ai nuovi o maggiori oneri che essi importino, o che contengano norme meramente abrogative o riferite a più oggetti tra loro non omogenei.
  Il progetto di legge d'iniziativa popolare sottoposto a referendum è approvato se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, purché il numero dei voti favorevoli sia superiore a un quarto del numero degli aventi diritto al voto.
  La legge approvata a seguito del referendum può essere modificata a decorrere dalla legislatura successiva a quella in cui si è tenuto il referendum.
  La legge determina le modalità di attuazione del procedimento previsto dal presente articolo».

  Conseguentemente, all'articolo 3:
   a) sostituire il secondo capoverso con i seguenti:
  La Corte costituzionale, che nella propria attività istruttoria si avvale dell'Ufficio parlamentare di bilancio, prima dell'inizio dell'esame da parte del Parlamento dichiara con sentenza l'ammissibilità del progetto di legge d'iniziativa popolare e la compatibilità delle sue disposizioni con le norme costituzionali.
  È facoltà del Comitato promotore chiedere alla Corte costituzionale di pronunziarsi sull'ammissibilità del progetto di legge d'iniziativa popolare e sulla compatibilità delle disposizioni di esso con le norme costituzionali, anche prima della presentazione del progetto alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme.
   b) al quarto capoverso, sostituire le parole: e quinto con le seguenti: quinto e sesto.