Al comma 1, primo capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Se le Camere la approvano con modifiche non meramente formali, il referendum è indetto sulla proposta presentata ove i promotori non vi rinunziano. La proposta approvata dalle Camere è sottoposta a promulgazione se quella soggetta a referendum non è approvata.
Conseguentemente:
a) al medesimo comma, sopprimere il quarto capoverso;
b) all'articolo 3, comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente: Spetta altresì alla Corte costituzionale dichiarare, prima dell'eventuale rinunzia dei promotori, che la proposta approvata dalle Camere non può essere sottoposta a promulgazione se non è conforme all'articolo 71, quarto comma, della Costituzione.