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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.6. in Assemblea riferita al C. 1173-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/01/2019  [ apri ]
1.6.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. All'articolo 71 della Costituzione il secondo comma è sostituito dai seguenti:
  «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno duecentomila elettori, di un progetto di legge redatto in articoli.
  Ove le Camere non approvino il progetto di legge presentato ai sensi del secondo comma entro il termine di dodici mesi o lo approvino con modifiche, il progetto di legge di iniziativa popolare è sottoposto a referendum popolare propositivo se ne fanno domanda almeno un milione di elettori A entro quattro mesi successivi alla mancata approvazione o alla approvazione con modifiche.
  Qualora le Camere abbiano approvato con modifiche il progetto di legge di iniziativa popolare, la legge approvata dalle Camere viene pubblicata subito dopo la sia approvazione. Dopo il decorso del termine di quattro mesi previsto dal comma che precede senza che sia stata fatta richiesta di referendum ovvero nel caso in cui la Corte costituzionale abbia giudicato non ammissibile il referendum, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge. Qualora invece il referendum sia ammissibile e ne sia stata fatta richiesta, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge approvata dalle Camere successivamente alla votazione per il referendum e a condizione che la proposta di legge sottoposta a referendum non risulti approvata.
  Il referendum popolare propositivo non è ammesso con riferimento a leggi per le quali non è ’consentito il referendum abrogativo. Non sono ammessi, altresì, referendum popolari propositivi per leggi di iniziativa popolare che siano idonee a modificare gli equilibri fondamentali del bilancio dello Stato e della finanza pubblica, che non provvedano ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essi importino, che contengano norme meramente abrogative o che si riferiscano a più oggetti tra loro non omogenei.
  La proposta di legge sottoposta a referendum è approvata se i voti favorevoli validamente espressi sono superiori a un quarto degli aventi diritto.
  La legge approvata a seguito del referendum può essere modificata o abrogata solo dopo il decorso di cinque anni dalla sua entrata in vigore.
  La legge determina le modalità di attuazione del procedimento previsto dal presente articolo».

  Conseguentemente, all'articolo 3:
   a) sostituire il secondo capoverso con i seguenti:
  La Corte costituzionale, che nella propria attività istruttoria si avvale dell'Ufficio parlamentare di bilancio, prima dell'inizio dell'esame da parte del Parlamento dichiara con sentenza l'ammissibilità del referendum e la compatibilità delle disposizioni da esso recate con le norme costituzionali.
  È facoltà del Comitato promotore chiedere alla Corte costituzionale di pronunziarsi sull'ammissibilità del referendum e sulla compatibilità delle disposizioni di esso con le norme costituzionali, anche prima della presentazione del progetto alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme.
   b) al quarto capoverso, sostituire le parole: e quinto con le seguenti: quinto e sesto.