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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.31. in Assemblea riferita al C. 1173-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/01/2019  [ apri ]
1.31.

  Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole da: e le Camere non la approvano fino alla fine del capoverso con le seguenti: le Camere deliberano definitivamente sulla proposta entro diciotto mesi dalla sua presentazione. Decorso inutilmente tale termine ovvero se la proposta è respinta o approvata definitivamente con modificazioni nel suo contenuto precettivo essenziale, essa è sottoposta a referendum se altri duecentomila elettori lo richiedono nei tre mesi successivi alla scadenza del termine per la deliberazione definitiva ovvero alla pubblicazione della deliberazione definitiva del Parlamento. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La Corte costituzionale si pronuncia sull'ammissibilità della richiesta e sulla legittimità costituzionale della proposta oggetto del referendum.

  Conseguentemente, al secondo capoverso:
   dopo le parole: per sua approvazione, aggiungere le seguenti: se si tratta di leggi previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, di leggi tributarie, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali:
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è in ogni caso ammissibile il referendum su leggi costituzionali e su proposte di legge di iniziativa popolare che abbiano per oggetto la sola abrogazione di leggi, atti aventi forza di legge o atti normativi secondari;
   al terzo capoverso, sostituire le parole: a un quarto con le seguenti: alla maggioranza.