Dopo il comma 2-sexies aggiungere il seguente comma:
2-septies. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino 31 dicembre 2020»;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020».