Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. Il termine del 30 settembre di cui al punto 1, ultimo periodo, dell'allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativo alla deliberazione del bilancio consolidato di un'amministrazione pubblica, non si applica per l'anno 2018, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio 2017, ai comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti.