Dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:
Art. 1-ter.
1. Per l'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti non trovano applicazione i commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e il comma 143 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.