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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.45.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1117

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/09/2018  [ apri ]
9.45.

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere i seguenti:
  2-septies. All'articolo 1, del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, apportare le seguenti modifiche:
  1) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dal mese di gennaio 2019» con le seguenti: «dal 31 gennaio 2020»;
  2) al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.»
   2-octies. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente, valutati in 5 milioni di euro per il 2018, 35 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.