Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Proroga delle concessioni demaniali marittime non produttive di reddito).
1. Nelle more del procedimento di revisione organica e di delimitazione delle zone di demanio marittimo all'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo ad uso abitativo, in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate fino alla definizione del procedimento di cui al comma 9-septiesdecies e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019».