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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.63.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1117

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/09/2018  [ apri ]
1.63.

  Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:
  2-quinquies. Le disposizioni in deroga di cui ai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo non si applicano nel caso in cui il Presidente della Provincia o il Sindaco non avrà garantito negli esercizi successivi all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rimodulato o riformulato, un incremento percentuale degli incassi delle entrate proprie nella misura del 10 per cento rispetto agli incassi dello stesso periodo dell'anno precedente. L'incremento delle entrate 2018 sarà verificato a consuntivo per i dodicesimi successivi all'approvazione del piano. Per l'esercizio 2019 e successivi le verifiche saranno semestrali. Ai fini del controllo dell'attuazione delle misure di cui al precedente periodo, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di avanzamento degli incassi delle entrate proprie. In caso di mancato rispetto di tale condizione, sia per le verifiche infrannuali che quelle a consuntivo, anche al nuovo piano si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.