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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.2.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1117

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/09/2018  [ apri ]
1.2.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'ammontare complessivo di risorse finanziarie lorde a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, a favore delle Città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2019 è pari a 1.039,9 milioni.
  1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 900 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 900 milioni di euro per l'anno 2020 e 900 milioni di euro di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.