Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 626 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche negli anni 2019 e 2020, secondo le modalità ivi previste, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro.