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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.258. in Assemblea riferita al C. 1117-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/09/2018  [ apri ]
2.258.

  Sostituire il comma 2, con il seguente: Le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 77, 78, 79 e 80 della legge 23 giugno 2017, n. 103, acquistano efficacia a decorrere dal 14 ottobre 2018, fatta salva l'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1, relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis, secondo comma, del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.