Dopo l'articolo 11-ter aggiungere il seguente:
Art. 11-ter.1.
(Proroga termini per l'entrata in vigore fatturazione elettronica obbligatoria, nell'ambito dei rapporti tra privati).
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 927 è sostituito dal seguente: «927. Le disposizioni di cui ai commi 909, 915, 917 e 928 si applicano:
a) a partire dal 1o gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di 250 dipendenti;
b) dal 1o gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di 50 dipendenti;
c) dal 1o gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di 10 dipendenti;
d) dal 1o gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati.
2. In ogni caso, ai fini della presente disposizione, le sanzioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applicano a partire dal 30 giugno 2019.