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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.014. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1074

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2018  [ apri ]
9.014.
inammissibile

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazioni in materia di imposta di registro).

  1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
  «1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali».

  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, inserire la seguente lettera:
   «a-bis). Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.

ident. 9.028.9.037.