Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Semplificazioni per le bande musicali ed equiparazione alle società sportive dilettantistiche con riguardo al regime fiscale).
1. Alle bande musicali, legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Ministero dei beni e delle attività culturali, tramite gli albi regionali istituiti presso ogni regione o provincia autonoma, si applica la disciplina fiscale prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.